Elenco Paesi «black list» esteso
Secondo l’Agenzia, è sufficiente la menzione in una sola delle due «black list»
Confermando le anticipazioni circolate nelle settimane passate, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010 ha affermato che, ai fini dell’obbligo di comunicazione, è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle due liste citate dalla norma (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001), indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore.
L’Agenzia ha altresì precisato che non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 del DM 21 novembre 2001.
Ad esempio, l’art. 2 contempla gli Stati che, pur essendo paradisi fiscali, prevedono alcune fattispecie a tassazione ordinaria e che, pertanto, sono escluse dall’ambito ...