Parti correlate in Nota integrativa solo se rilevanti
Per stabilire la significatività di tali rapporti in termini quantitativi, è opportuno rifarsi ai criteri CONSOB anche da parte delle società non quotate
L’obbligo di fornire in Nota integrativa le informazioni sui rapporti con le parti correlate (art. 2427 n. 22-bis del codice civile) vige solo se le operazioni intrattenute con tali soggetti sono rilevanti e non sono state concluse a normali condizioni di mercato.
In merito alla nozione di “operazioni rilevanti”, il principio di fondo, esplicitato dallo stesso OIC nel documento n. 12, è quello per cui il bilancio deve esporre le sole informazioni che hanno un effetto significativo sul processo decisionale dei destinatari. Tale indicazione di principio si scontra, tuttavia, con una prassi degli operatori in genere orientata a disporre di elementi oggettivi per decidere se un’operazione è quantitativamente significativa o meno, elementi oggettivi che sono stati mutuati
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41