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Revoca d’ufficio delle partite IVA inattive per 3 anni

Il DL 98/2011 lo stabilisce sia per il mancato esercizio, sia per la mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA

/ Sandro CERATO e Michele BANA

Sabato, 9 luglio 2011

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Il DL n. 98/2011 (c.d. “manovra correttiva”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, conferma la presenza di due disposizioni normative volte da un lato alla chiusura delle partite IVA inattive, e dall’altro a “sanare” con il pagamento di una sanzione ridotta la mancata comunicazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini IVA.
Più nel dettaglio, l’art. 23, comma 22 del citato DL n. 98/2011, aggiungendo il comma 15-quinquies all’art. 35 del DPR n. 633/72, stabilisce che l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arte e professione, ovvero, se obbligato, non abbia presentato la

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