Nella bancarotta imprenditori sempre punibili
La Cassazione conferma l’orientamento delle Sezioni Unite sulla persistente punibilità degli imprenditori non più fallibili
I fatti di bancarotta commessi prima dell’entrata in vigore del DLgs. 5/2006 e del DLgs. 169/2007 - modificativi dei requisiti richiesti per assoggettare l’imprenditore al fallimento - continuano a essere previsti come reato, anche se l’imprenditore non potrebbe essere dichiarato fallito in base alla nuova disciplina.
A stabilirlo è la sentenza 8 novembre 2011 n. 40324 della Corte di Cassazione - a conferma di quanto già sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 15 maggio 2008 n. 19601 - in relazione a un caso in cui i soci accomandatari (amministratori) e accomandanti (le rispettive consorti) di una sas, dichiarata fallita nel 1998, erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, per bancarotta fraudolenta per la distrazione di circa mezzo miliardo
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