Franchigia del redditometro calcolata sul dichiarato
L’impostazione dell’Agenzia differisce da quella del Secit, che già nel 1993 aveva imposto di prendere come riferimento l’accertato
L’art. 38 del DPR 600/73, nella versione post DL 78/2010, stabilisce, quale condizione di legittimità dell’accertamento sintetico, che occorre la dimostrazione di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. Testualmente, la norma sancisce che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e’ ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
Facciamo un esempio, che contribuisce di certo a chiarire le idee, e rileviamo subito che il Secit, con la relazione del 31 ottobre 1993 (punto 5.5), aveva risolto la questione in maniera opposta a quanto indicato ora nella risposta resa in occasione di Telefisco 2012, richiamandosi, peraltro, alle indicazioni contenute nelle ...
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