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Impugnazione «congiunta» per diniego di condono e sentenza

Il diniego di condono, se la definizione è chiesta in pendenza del termine per impugnare, va sempre impugnato con la sentenza

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 11 febbraio 2012

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Di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1170 del 27 gennaio 2012, si è pronunciata sulle modalità con cui il contribuente può impugnare il diniego di condono, mutando, almeno in apparenza, il proprio indirizzo.
La problematica è di estrema rilevanza, visto che, nonostante la causa si riferisca all’art. 16 della L. 289/2002, tra poco si riproporrà la questione, in quanto, in riferimento alla definizione delle liti di cui al DL 98/2011, i dinieghi di condono dovranno essere notificati entro il prossimo 30 settembre.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 del DL 98/2011 e 16 della L. 289/2002:
- il diniego di condono deve essere impugnato dinanzi al giudice presso cui pende la lite;
- se la definizione è domandata in pendenza del termine per impugnare, “la sentenza può

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