Compenso con preventivo scritto non obbligatorio, ma opportuno
Al professionista potrebbe tornare utile un accordo scritto, per opporre una prova documentale più certa in caso di contestazione del cliente
La misura del compenso, adeguata all’importanza dell’opera, deve contenere le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il professionista è tenuto a illustrare al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale e a fornire le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili fino alla conclusione della pratica. L’inosservanza delle prescrizioni costituisce illecito disciplinare.
È questo quanto prevede l’art. 9, comma 3, del DL n. 1/2012, con una norma già immediatamente efficace dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del Decreto) e operativa – si ritiene – solo con riferimento ai rapporti sorti successivamente a tale data.
Questione, ...
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