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L’insinuazione al passivo fallimentare può essere proposta anche dall’Agenzia

Per le Sezioni Unite, però, senza tempestiva iscrizione a ruolo e in caso di contestazioni del curatore, l’istanza va respinta e il credito escluso

/ Alberto GUIOTTO

Venerdì, 16 marzo 2012

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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4126 depositata ieri, intervengono sulle modalità di insinuazione al passivo fallimentare da parte dell’Erario, che più volte erano state affrontate dalla giurisprudenza di merito, con pronunce discordanti.

Così come qualsiasi altro creditore, anche l’Erario ha l’onere di presentare istanza di ammissione al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 93 L. fall.: in assenza di ammissione allo stato passivo, infatti, il credito tributario non avrà alcun titolo per concorrere al riparto dell’attivo. Al giudice fallimentare è, però, preclusa ogni valutazione sul merito della pretesa erariale, essendo quest’ultima esclusivamente devoluta, per espressa previsione dell’art. 2 del DLgs. 546/1992, alla giurisdizione

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