Perdite su crediti deducibili nell’esercizio di revoca degli affidamenti al debitore
Secondo la Cassazione, in tale esercizio le perdite diventano certe e precise, dato che il debitore non è in grado di far fronte ai propri impegni finanziari
Secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito di impresa se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Sulla materia, è intervenuto recentemente il DL 83/2012 (in attesa di conversione), che ha modificato la norma sopracitata prevedendo che le perdite su crediti diventano deducibili “in ogni caso” (e quindi senza che sia necessaria la presenza degli “elementi certi e precisi”) anche quando il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis L. fall. (si veda “Perdite su crediti subito deducibili con l’accordo di ristrutturazione dei debiti” del 2 luglio 2012).
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