IVA detraibile sull’immobile utilizzato per fini privati solo in via temporanea
Lo afferma la Corte di Giustizia in riferimento alle spese sostenute per mutare provvisoriamente la destinazione dell’immobile
L’immobile utilizzato, in un primo momento, esclusivamente per fini privati e, in un secondo momento, esclusivamente per scopi aziendali, non impedisce l’esercizio della detrazione.
Con questo principio, sancito dalla Corte di Giustizia nella causa C-334/10 del 19 luglio 2012, è stato esaminato il caso in cui un immobile destinato all’attività d’impresa sia in parte modificato al fine di consentirne, in via temporanea, l’utilizzo privato. Nella specie, il sottotetto del magazzino è stato adattato a residenza provvisoria di due soci e dei loro figli, attraverso la costruzione di due abbaini e un ingresso; successivamente, il sottotetto sarà risistemato per essere utilizzato, ai fini esclusivamente aziendali, come ufficio e aula di formazione.
Ai giudici comunitari ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41