Per l’indeducibilità dei costi da reato, contano il nesso diretto o la strumentalità
Lo ha chiarito la circ. 32 dell’Agenzia di ieri, che ha fornito indicazioni agli Uffici anche sulle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti
L’art. 8 del DL n. 16/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 44/2012), ha stabilito che “nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del t.u.i.r. […] non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art.
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