Applicazione errata del reverse charge: la sanzione ridotta evita la rettifica
Secondo l’Agenzia, è possibile ravvedere l’irregolare fatturazione delle operazioni in regime di inversione contabile, versando la sanzione del 3%
Le disposizioni contenute nell’art. 9 del DL n. 83/2012 comportano un deciso ampliamento delle fattispecie di cessioni immobiliari (anche abitativi) imponibili ai fini IVA, la cui applicazione dell’imposta (per opzione) deve avvenire con il regime del reverse charge.
Il quadro normativo relativo alle sanzioni applicabili in presenza di errori nella fatturazione delle operazioni soggette al regime del reverse charge è alquanto complesso e richiede, quindi, particolare attenzione da parte dei soggetti interessati. Tralasciando la fattispecie di omesso versamento dell’imposta da parte del cedente o prestatore che ha esercitato la rivalsa per operazione, che invece deve essere soggetta al regime di inversione contabile, per la quale la sanzione è applicabile è dal 100% al 200% ...
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