Ricorso «insidioso» contro il diniego di definizione delle liti pendenti
L’impugnazione va fatta o presso il giudice dove pende la causa o unitamente alla sentenza, ma entro i sessanta giorni
Entro il 30 settembre 2012 gli uffici, se non depositano la certificazione di regolarità della sanatoria, devono provvedere alla notifica del diniego di definizione e al suo deposito presso la segreteria/cancelleria del giudice (si veda “Diniego di definizione della lite pendente entro il 30 settembre” del 14 settembre 2012).
Gli artt. 39, comma 12 del DL 98/2011 e 16, comma 8 della L. 289/2002 stabiliscono che:
- il diniego può essere impugnato dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite;
- ove la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, “la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica”.
La ratio legis è chiara, in quanto strumentale a far ...
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