Illegittimo il condono «a catena» delle liti pendenti sui tributi locali
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, in antitesi rispetto ad altre posizioni espresse da parte della giurisprudenza contabile
I Comuni non possono, per i tributi propri, deliberare più volte la definizione agevolata di cui all’art. 13 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Lo ha ricordato la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con una serie di pronunce fra cui le sentenze n. 12688 e n. 12679 del 20 luglio 2012, ha bocciato l’ennesimo condono fiscale deliberato dal Comune di Roma.
Secondo gli Ermellini, la delibera consiliare n. 31 del 2009 è illegittima poiché adottata in violazione al citato art. 13 che delimitava temporalmente – con riferimento agli obblighi non adempiuti dal contribuente prima del 1° gennaio 2003 (entrata in vigore della L. n. 289/2002) e alla necessità che a tale data fossero già pendenti i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale – il potere dei Comuni di stabilire ...
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