Per la residenza fiscale privilegiato il criterio del centro di interesse economico
Per la C.T. Reg. della Liguria, l’aver stabilito i propri interessi sociali e personali all’estero non è di per sé sufficiente
Deve considerarsi fiscalmente residente in Italia il contribuente che, pur avendo spostato all’estero la propria residenza anagrafica nonché il centro dei suoi interessi sociali e personali, mantenga legami economici prevalenti in Italia. In altre parole, anche la presenza di interessi economici consente di individuare il “centro degli interessi vitali” e assume rilevanza ai fini fiscali.
Così la C.T. Reg. della Liguria, nella sentenza n. 87 depositata il 13 luglio 2012, ha deciso in merito all’attuale tema dell’individuazione della residenza fiscale per i soggetti iscritti all’AIRE, in particolare per tutti coloro che si sono stabiliti nei Paesi “a fiscalità privilegiata”.
Nel caso di specie, al contribuente è stata contestata l’omessa ...
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