Sanzioni per fatture inesistenti a «doppia gittata»
L’emissione e l’utilizzo di fatture inesistenti cagionano l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative, ma opera sempre la specialità
Nelle fatture per operazioni inesistenti, sia il cedente sia il cessionario incorrono in sanzioni penali e amministrative, per cui opera il principio di specialità, che impone, in tal caso, l’applicazione della sola sanzione “speciale”, ovvero di quella penale.
Dal punto di vista amministrativo, il cedente che emette una fattura per operazioni in parte o per l’intero inesistenti rimane obbligato al versamento dell’IVA come prevede il settimo comma dell’art. 21 del DPR 633/72, e, di conseguenza, ne dovrebbe derivare il susseguente obbligo di registrazione, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
Penalmente, è integrato il delitto di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000, che punisce l’emissione