Per l’accertamento da studi, un aiuto anche da altri «sintomi» di evasione
Secondo la Cassazione, nel corso dell’attività istruttoria possono essere «innestate» altre variabili anche relative a diverse metodologie di controllo
In caso di ricorso alla metodologia della ricostruzione induttiva fondata sugli studi di settore, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti, ma può fondare l’avviso di accertamento anche su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
A questa conclusione è giunta di recente la Sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 4 ottobre scorso, n. 16939, ha legittimato il comportamento dell’Amministrazione finanziaria non necessariamente ancorato al riscontro pedissequo e completo dei dati propedeutici alle risultanze degli studi di settore; a condizione, però, che sussistano altri elementi che possano suffragare la presunzione della condotta evasiva.
La vicenda rimessa ai giudici di legittimità
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