La mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda
Nelle motivazioni della Corte Costituzionale, l’eccesso di delega legislativa
La Consulta ha accolto l’eccezione sollevata dal Tar del Lazio con l’ordinanza del 12 aprile 2011 dichiarandone l’“illegittimità costituzionale” (si veda “La mediazione obbligatoria è incostituzionale” di oggi). Vediamo gli effetti di tale pronuncia e ragioniamo su cosa potrà succedere.
Per effetto delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136 Cost.). Da quel giorno, la norma cessa di avere applicazione (quindi non si parla di abrogazione o di nullità o di inesistenza, ma solo di disapplicazione da parte del giudice). Le pronunce di annullamento non eliminano ex tunc e nella loro totalità gli effetti prodotti dagli atti sindacati, ...