Nella locazione di fabbricati, alternatività parziale tra registro e IVA
Il principio vale solo per gli immobili abitativi, mentre gli immobili strumentali sono sempre soggetti a imposta di registro proporzionale
Nelle locazione di fabbricati, il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro vale solo per gli immobili abitativi.
Infatti, le locazioni di immobili strumentali sono soggette ad imposta di registro proporzionale, sia ove l’atto sia imponibile IVA, che esente dal tributo.
Invece, per quanto concerne le locazioni di immobili abitativi, ove l’operazione risulti imponibile ad IVA, l’imposta di registro trova applicazione in misura fissa. Inoltre, le locazioni di fabbricati abitativi esenti da IVA non si considerano “soggette ad IVA” ai fini dell’applicazione del principio di alternatività IVA-registro e, pertanto, sono soggette ad imposta di registro in misura proporzionale.
Dunque, per quanto concerne l’imposta di registro, vi sono modifiche ...