Società estere mai residenti in Italia se la direzione effettiva è all’estero
Secondo la C.T. Prov. Treviso, rileva il luogo dove sono prese le decisioni e non quello dove materialmente risiedono gli amministratori
Con la sentenza n. 91/02/12, depositata lo scorso 16 ottobre 2012, la C.T. Prov. di Treviso ha ritenuto insussistente la residenza fiscale in Italia di una società di diritto slovacco controllata da una società italiana, ma la cui sede di direzione effettiva è stata individuata nello Stato estero.
La sentenza presenta un certo interesse sia per il contesto, che non è difficile ritenere particolarmente diffuso, in cui una società italiana controlla una società estera, ha in comune con questa parte dell’organo amministrativo e utilizza prestazioni della controllata (nel caso considerato, mediante contratti di appalto) per lo svolgimento della propria attività, sia perché esamina in modo contestuale la presunzione di esterovestizione e le regole ordinarie (interne e convenzionali) che consentono
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