Basta lo scostamento tra valore normale e dichiarato per l’accertamento immobiliare
Con una sentenza che farà discutere, la Cassazione ritiene che quotazioni di mercato o notiziari ISTAT siano idonei a fondare le presunzioni semplici
Le integrazioni apportate dal DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) all’art. 39 del DPR 600/73 in tema di accertamenti ai fini delle IIDD e all’art. 54 del DPR 633/72 in tema di IVA hanno fatto assumere al “valore normale” del bene immobile, a partire dal 4 luglio 2006, il ruolo di parametro di riferimento per gli accertamenti. Nel contempo, l’introduzione del comma 23-bis dell’art. 35 del citato DL 233/2006 ha previsto, quale ulteriore fattispecie accertatrice, il valore del finanziamento (mutuo) erogato per l’acquisto dell’immobile, se superiore al prezzo dello stesso.
In estrema sintesi, queste diposizioni legittimavano gli uffici a fondare il recupero di materia imponibile, anche in mancanza di ulteriori elementi di prova, legittimando la rettifica ...
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