Quorum più impegnativo per le innovazioni condominiali «comuni»
La riforma in materia prevede la doppia maggioranza degli intervenuti all’assemblea, oltre ad almeno i due terzi del valore dell’edificio
L’art. 1120 c.c., nel testo sinora vigente, regola le innovazioni disponendo (comma 1) che i condomini, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5 c.c. (maggioranza dei condomini e due terzi del valore dell’edificio), possono disporre tutte quelle dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, sottolineando che (comma 2) esse sono vietate se possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, alterazioni al decoro architettonico o rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
La riforma del condominio in parte modifica tale assetto, in quanto:
- mantiene i due citati principi generali, ma il nuovo comma 5 dell’art. 1136 c.c. prevede ora la ...