Da restituire i compensi al manager non deliberati dall’assemblea
La Corte d’Appello di Milano, uniformandosi alle SS.UU., sottolinea l’insufficienza della mera indicazione in bilancio della relativa posta
L’approvazione del bilancio contenente anche la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall’art. 2389 comma 1 c.c.; e se è consentito che, unitamente all’approvazione del bilancio, l’assemblea, convocata per l’esame e approvazione del solo bilancio, possa deliberare anche la determinazione del compenso degli amministratori, è però necessario che sia totalitaria e discuta e approvi espressamente la proposta specifica di determinazione del compenso degli amministratori.
A precisarlo è la Corte d’Appello di Milano, nella sentenza 13 settembre 2012 n. 3019, allineandosi ai principi sanciti in materia dalle Sezioni Unite della
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