Per l’approvazione del bilancio, termini eccezionalmente differibili
La proroga richiede l’espressa previsione statutaria e deve essere motivata da esigenze oggettive o strutturali
In prossimità dell’inizio della “campagna bilanci” 2012, vale la pena riepilogare la disciplina essenziale dei termini di approvazione.
L’art. 2364 c.c. stabilisce, infatti, che il bilancio d’esercizio deve essere approvato dall’assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Tale scadenza riguarda esclusivamente la data di convocazione dell’assemblea – o, nel caso delle srl, di presentazione, a norma dell’art. 2478-bis, comma 1, c.c. – e non quella del suo effettivo svolgimento: in altri termini, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 30 ...