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Imposta di soggiorno, gli albergatori che riscuotono sono agenti contabili di fatto

A stabilirlo la Corte dei Conti per il Veneto, che ricollega tale qualificazione al maneggio di denaro pubblico

/ Leda Rita CORRADO

Lunedì, 11 marzo 2013

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Nel parere n. 19/2013, la Corte dei Conti per il Veneto ha qualificato quali agenti contabili di fatto i gestori delle strutture ricettive preposti alla riscossione dell’imposta di soggiorno.

Constatato il silenzio della disciplina istitutiva del tributo (cfr. art. 4, commi da 1 a 3 del DL n. 23/2011), il Collegio ricollega tale qualificazione al mero maneggio di denaro pubblico (cfr. l’art. 93, comma 2 del TUEL e l’art. 74, comma 1 del RD n. 2440/1923, nonché l’art. 178, lett. e) del RD n. 827/1924, in forza del quale “sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono [...] tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello

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