Nelle intermediazioni, la conclusione dell’affare «detta» il momento impositivo
È quanto stabilito dall’AIDC nella Norma di comportamento n. 187, che affronta anche il tema dell’obbligo di reverse charge
Con la Norma di comportamento n. 187, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha esaminato alcuni profili, rilevanti agli effetti dell’IVA, riguardanti le prestazioni di intermediazione poste in essere, nell’ambito dei rapporti “B2B”, con soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Fermo restando che tali prestazioni rientrano nella regola territoriale generale, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, con conseguente tassazione nel Paese di stabilimento del committente, il primo aspetto oggetto di approfondimento è relativo al momento impositivo.
Per i servizi “generici”, a seguito della L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010), è stata ripristinata la regola ordinaria prevista dall’art. 63 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base alla quale ...