Società di comodo al vaglio del credito IVA
Se una società nel 2012 è di comodo può continuare a utilizzare in compensazione il credito IVA del 2011
L’art. 30, comma 4 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 prevede che l’eccedenza del credito IVA risultante dalla dichiarazione della società considerata non operativa non può essere ammesso al rimborso, ovvero costituire oggetto di compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione, ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del DL 14 marzo 1988 n. 70, conv. L. 13 maggio 1988 n. 154.
La norma, inoltre, prevede la definitiva perdita dell’eccedenza di credito IVA qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1, dell’art. 30 alle prefissate categorie
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