Il perdurare della crisi della srl preclude la restituzione dei finanziamenti ai soci
Finanziamenti postergati se concessi in una situazione di squilibrio e chiesti in restituzione se non è possibile soddisfare pienamente gli altri creditori
I finanziamenti dei soci di srl, diretti o indiretti, sono postergati quando concessi in presenza delle condizioni di cui all’art. 2467 comma 2 c.c. e chiesti in restituzione in una situazione di crisi della società. Sono queste le principali indicazioni fornite dal Tribunale di Milano nella sentenza 4 giugno 2013 n. 7805.
La norma, innanzitutto, trova applicazione ai finanziamenti dei soci in favore della società “in qualunque forma effettuati”, ovvero in tutti i casi in cui un socio in quanto tale si trovi nella posizione di creditore della società, quale che sia lo schema che abbia sortito tale effetto. Essa è applicabile anche alle garanzie prestate dai soci in favore della società cui sia seguito il pagamento e, di riflesso, l’acquisizione della posizione di creditore