L’amministratore giudiziario non è ausiliario del magistrato
Il provvedimento che ne liquida i compensi può essere impugnato solo mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.
L’amministratore giudiziario nominato nell’ambito del procedimento di denunzia al Tribunale, ex art. 2409 c.c., per la natura stessa dell’attività che gli è demandata dal giudice, e che si concreta nella gestione della società strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del magistrato. La precisazione è fornita dalla Cassazione, nella sentenza n. 18080 del 25 luglio scorso, e presenta rilevanti conseguenze in relazione ai rimedi applicabili contro il provvedimento di liquidazione dei compensi.
Nel caso di specie, ad un Dottore commercialista veniva affidato l’incarico di amministratore giudiziario di una spa, ex art. 2409 c.c. In relazione ad esso, il Tribunale, con decreto, gli liquidava la somma di oltre 600.000 ...