Omesso versamento per mancanza di liquidità in cerca di soluzione
Dopo le sentenze delle Sezioni Unite, gli spiragli per escludere in via interpretativa la punibilità appaiono eccessivamente ristretti
Come già più volte evidenziato su Eutekne.info, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 37424 e 37425 del 12 settembre, oltre a dichiarare applicabili le fattispecie di omesso versamento dell’IVA e di ritenute certificate, rispettivamente, all’IVA relativa al 2005 ed alle ritenute del 2004, hanno anche decretato, in contrasto con sempre più numerose decisioni di merito, l’irrilevanza ai fini dell’integrazione delle ricordate fattispecie delle situazioni di mancanza di liquidità.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua operazioni imponibili riscuote(rebbe) già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando
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