Nuovi soci senza tutele per la precedente violazione della clausola di prelazione
Il diritto a far valere la violazione spetta ai soci pretermessi, che possono anche rinunciarvi, ma non a chi sia entrato in società solo successivamente
In caso di cessione di quote in violazione della clausola statutaria di prelazione, i soci pretermessi possono rinunciare al relativo diritto (e, quindi, all’azione conseguente alla violazione del patto) anche tramite comportamenti concludenti; circostanza che manifesta i suoi effetti nei confronti del soggetto che subentra nella compagine sociale.
A precisarlo è il Tribunale di Catania nell’ordinanza del 2 luglio 2013.
Tizio, socio di una srl nel cui statuto era contenuta una clausola di prelazione, cedeva, nel corso del 2003 (atto iscritto nel Registro delle imprese in data 1° luglio 2003), la propria quota a Caio in violazione della suddetta clausola. Nessuno dei soci promuoveva azione per far valere tale violazione. Due di questi, inoltre, nel corso del 2007, cedevano le proprie ...