Il nuovo redditometro non è retroattivo
Per la Provinciale di Alessandria può essere applicato solo a decorrere dal periodo d’imposta 2009
Il nuovo redditometro può essere applicato soltanto a decorrere dal periodo d’imposta 2009, non avendo esso efficacia retroattiva. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Alessandria, con la sentenza 60/3/13 del 24 settembre scorso.
Pur con una motivazione sintetica, i giudici alessandrini ribaltano così le conclusioni a cui è recentemente giunta la giurisprudenza di merito.
Con le sentenze 41/2/13 e 74/2/13, rispettivamente della C.T. Prov. di Rimini e della C.T. Prov. di Reggio Emilia, infatti, è stato sostanzialmente stabilito che il nuovo redditometro di cui all’art. 38 del DPR 600/1973, come riformato dall’art. 22 del DL 78/2010, è applicabile retroattivamente anche ai periodi d’imposta precedenti al 2009, in sostituzione del vecchio strumento, alla stessa stregua ...