Possibile l’utilizzo del plafond per i contratti di leasing immobiliare
Le parti contraenti non devono aver espressamente previsto, con efficacia vincolante, il trasferimento della proprietà del bene alla scadenza del leasing
Non è sufficiente qualificare il contratto di leasing come traslativo per configurare una “cessione di bene immobile” sottratta alla applicazione del regime degli esportatori abituali di cui all’art. 8, primo comma, lett. c) del DPR n. 633/1972, laddove le parti contraenti non abbiano previsto il trasferimento della proprietà del bene con efficacia vincolante alla scadenza del rapporto contrattuale di leasing.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23329 depositata ieri, richiamando un orientamento già affermato con la sentenza della stessa Corte n. 1362 dell’8 febbraio 2000.
L’impugnazione per cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda una sentenza della C.T. Reg. Lombardia che, accogliendo l’appello proposto dal contribuente, ...