Attestatore indipendente anche se partecipa alle riunioni del debitore
Il professionista non redige il piano, ma può evidenziare profili di criticità ancor prima della definizione dello stesso
L’art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942 (L. fall.) stabilisce, tra i requisiti di nomina dell’attestatore, quello dell’indipendenza, definendone puntualmente i principali vincoli.
Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti operativi che non sono considerati dalla disposizione. In primo luogo, si dovrebbe ritenere che tale presupposto non sia pregiudicato nel caso, peraltro auspicabile, di partecipazione dell’attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e i propri consulenti, le banche e i creditori in genere, purché tale professionista non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel piano o della soluzione di composizione della crisi individuate dal debitore. Lo stesso dicasi per l’ipotesi in cui l’attestatore esprima valutazioni preliminari ...