Cessione d’azienda, trasferimento dei debiti da verificare
In assenza di consenso dei creditori, il cedente rimane obbligato e l’acquirente risponde in solido delle sole passività «contabili»
Il passaggio dal cedente al cessionario dei debiti relativi all’azienda alienata non è automatico: l’art. 2560 c.c. richiede, infatti, ai fini della liberazione del venditore, l’espresso consenso dei creditori, stabilendo nel contempo una responsabilità solidale delle parti, per i debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, anche se tenuti irregolarmente.
Non è, però, esclusa l’ammissibilità di una contraria previsione contrattuale, ossia di un esplicito patto di accollo, in forza del quale l’acquirente si obblighi a pagare anche i debiti contratti dall’alienante (o parte di essi) che non risultino dai libri obbligatori; in mancanza di una simile pattuizione, invece, la responsabilità dell’acquirente rimane limitata ...