Maggiorazione del dividendo delle quotate privo di operatività
L’istituto può diffondersi solo con adeguate procedure tra emittenti, società di gestione accentrata e intermediari
Solo l’attivazione di procedure concordate tra emittenti, società di gestione accentrata ed intermediari potrà assicurare la diffusione dell’istituto della maggiorazione del dividendo, finalizzato ad incentivare gli investimenti di lungo periodo in società quotate. A precisarlo è la circolare Assonime n. 34 di ieri.
Ai sensi dell’art. 127-quater del DLgs. 58/98, in deroga all’art. 2350 comma 1 c.c., gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nello statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10% del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41