Azione sociale di responsabilità contro gli amministratori non dal singolo socio
Essa può essere esercitata esclusivamente dalla società perché diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale
Nelle società di persone, la legittimazione a far valere giudizialmente il diritto al risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori al patrimonio sociale spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto ai soci.
Da tale assunto deriva, da un lato, che il singolo socio possa agire contro gli amministratori inadempienti, proponendo l’azione che, in base alle norme generali sul risarcimento da fatto illecito (artt. 2043 ss. c.c. ) e in applicazione analogica delle norme dettate in tema di società di capitali (artt. 2395 e 2476 c.c. ), gli viene individualmente concessa anche nell’ambito delle società personali, solo qualora dimostri di aver patito dall’operazione censurata ...