Errori in bilancio diversi dai cambiamenti di stime
Secondo l’OIC 29, bisogna considerare se le informazioni necessarie per il corretto trattamento erano disponibili quando l’errore è stato commesso
La recente circ. Agenzia delle Entrate 24 settembre 2013 n. 31 ha riportato all’attenzione degli operatori la problematica relativa alla correzione degli errori commessi nella redazione del bilancio.
La questione attiene, in prima battuta, ad aspetti di natura prettamente contabile, in quanto gli amministratori o, più in generale, i redattori del bilancio devono rilevare correttamente in contabilità il fatto gestionale inficiato da errore.
La stessa Amministrazione finanziaria ha sottolineato che il requisito fondamentale per l’applicazione della disciplina illustrata nella circolare 31/2013 è costituito dalla corretta rappresentazione in bilancio dell’evento. Peraltro, la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente