Il PM deve provare il dolo di evasione
L’elemento soggettivo della dichiarazione infedele non può essere desunto da precedenti penali relativi alla medesima o ad analoghe fattispecie
La Corte di Cassazione, nella sentenza 10 marzo 2014 n. 11380, fornisce interessanti precisazioni in merito ai rapporti tra processo tributario e penale-tributario ed alla prova del dolo specifico di evasione.
Il rappresentante legale di una spa veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per la fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), ritenendosi che esso, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, avesse indicato elementi passivi fittizi (con superamento delle soglie). L’imputato aveva inutilmente cercato di difendersi evidenziando come la documentazione mancante ed attestante la correttezza degli importi dedotti fosse irreperibile perché collocata in un immobile della società il cui tetto di amianto era crollato per infiltrazioni d’acqua.
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