Non basta la dicitura in fattura per definire una «caparra confirmatoria»
L’esame sulla corretta qualificazione in caparra o acconto delle somme versate prima della compravendita è basata sulla volontà delle parti
Al fine di qualificare come “caparra confirmatoria” la somma versata prima della conclusione del contratto definitivo, non è sufficiente la fattura che rechi tale intestazione, atteso che l’esame della natura delle somme versate prima della conclusione della compravendita deve essere fondata sulla ricostruzione della volontà delle parti, come manifestata nel contratto preliminare. Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5982 di ieri, 14 marzo 2014.
La qualificazione delle somme versate dal futuro acquirente, in sede di stipula del contratto preliminare o, comunque, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare può avere importanti risvolti in campo fiscale.
Infatti, atteso che la caparra confirmatoria è (ex art. ...