Niente sanzioni per causa di forza maggiore
L’Agenzia delle Entrate disapplica le sanzioni per eventi eccezionali e imprevedibili
L’art. 6 comma 4 del DLgs. 472/97 stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”: detta causa di non punibilità, mutuata dal diritto penale, si verifica, come affermazione universale, solo in presenza di eventi eccezionali, i quali determinano in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
Attualmente, tale articolo viene richiamato con una certa frequenza per chiedere la non applicazione delle sanzioni a causa dell’incolpevole stato di illiquidità finanziaria, e alcune Commissioni tributarie hanno condiviso l’assunto.
In passato, l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto l’esimente in situazioni eccezionali, meno frequenti se paragonate all’illiquidità finanziaria, come l’omessa dichiarazione ...