Sanzione sul maggior valore accertato solo con atto definitivo
Gli uffici devono però essere messi nella condizione di poter interrompere la decadenza
L’art. 71 del DPR 131/86 stabilisce che nell’accertamento di maggior valore viene irrogata una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, e, in detta ipotesi, è ammessa l’acquiescenza con riduzione delle sanzioni a un terzo o un sesto ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97.
Tuttavia, per i beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 51 del DPR 131/86 (beni immobili o diritti reali immobiliari e aziende o diritti reali su di esse), la sanzione è irrogabile se il valore definitivamente accertato, ridotto di 1/4, supera quello dichiarato.
Detto scostamento non deve sussistere, invece, per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell’art. 52 del DPR 131/86 (immobili, terreni e fabbricati iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, ad esclusione di quelli
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