Retroattiva la «nuova» indeducibilità dei costi da reato
Secondo la Suprema Corte, la disposizione del DL 16/2012 è applicabile nei casi in cui è più favorevole di quella previgente
L’indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti di reato è il tema trattato dalla Cassazione con la sentenza n. 28440, depositata ieri.
Sul punto, norma fondamentale è l’art. 14, comma 4-bis della L. n. 537/1993 che, nella formulazione vigente al tempo dei fatti di causa, prescriveva che, nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1 del TUIR, “non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti”.
Con la modifica apportata alla norma dall’art. 8 del DL n. 16/2012 – eliminata l’inutile clausola di salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti – l’indeducibilità ha trovato una più ...
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