Anche l’omesso versamento di contributi previdenziali può «causare» il fallimento
La Cassazione ribadisce che tale condotta degli amministratori rientra nella nozione di operazione dolosa di cui all’art. 223 L. fall.
L’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali può rientrare nella nozione di “operazioni dolose” prevista all’art. 223 comma 2 n. 2 L. fall. Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 29586 depositata ieri.
Nel caso all’esame della Suprema Corte, gli amministratori della società fallita avevano sistematicamente omesso i detti versamenti per anni, accumulando un debito con l’Amministrazione di quasi due milioni di euro.
Di qui, la contestazione di bancarotta fraudolenta impropria riferibile agli amministratori (e direttori generali, sindaci e liquidatori) di società dichiarate fallite che hanno cagionato, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società (art. 223 comma 2 n. 2 L. fall.).