Contratti redatti per corrispondenza senza invio postale
Non è indispensabile l’uso del mezzo postale, ma è importante che non coesistano le due firme sul medesimo documento
Lo scambio di corrispondenza viene talvolta utilizzato nella prassi per regolare i rapporti tra le parti, in virtù del risparmio fiscale che può derivarne.
Infatti, l’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86 dispone la registrazione solamente in caso d’uso per alcune tipologie di atti “formati mediante corrispondenza”, purché per essi non sia richiesta a pena di nullità la forma scritta dal codice civile. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio della registrazione in caso d’uso, anche se redatti per corrispondenza, gli atti aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
Tra gli atti che, se redatti in forma di corrispondenza, sfuggono alla registrazione in termine fisso, si ricordano, ad ...