L’interpello produce effetti solo se preventivo
Perché abbia un’efficacia vincolante, il contribuente deve presentare l’istanza prima di porre in essere la condotta su cui chiede chiarimenti
L’interpello ordinario, affinché produca l’effetto vincolante per l’Amministrazione finanziaria in relazione alla risposta resa, deve essere presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento fiscale su cui sono richiesti i chiarimenti mediante la stessa istanza di interpello. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16331 di ieri.
L’art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) consente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, di inoltrare all’Amministrazione finanziaria un’istanza di interpello riguardante l’applicazione della disposizione stessa in relazione ad un caso concreto e personale.
Con il DM 26 aprile 2001 ...