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PROFESSIONI

Sanzioni penali per il professionista che nega la documentazione al cliente

Il dolo può venire ravvisato nell’ostinazione del rifiuto di consegna di documenti pertinenti all’incarico una volta revocato

/ Vincenzo PACILEO

Mercoledì, 23 luglio 2014

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La sentenza n. 31192 della Cassazione depositata il 16 luglio riguarda specificamente un amministratore di condominio, ma la fattispecie è estensibile a qualunque professionista che non ottemperi alla richiesta del cliente di restituire la documentazione pertinente all’incarico una volta che esso sia stato revocato (si veda Cass. 26820/2008 relativa a un avvocato).

L’ipotesi di reato che viene in primo luogo a configurarsi è quella di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), aggravata dall’abuso di prestazione d’opera (art. 61 n. 11 c.p.), aggravante che trasforma l’ordinaria procedibilità a querela in procedibilità d’ufficio (con la conseguenza che il denunciante potrà validamente rivolgersi alla autorità giudiziaria anche oltre il termine di tre mesi ...

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