Sanzioni penali per il professionista che nega la documentazione al cliente
Il dolo può venire ravvisato nell’ostinazione del rifiuto di consegna di documenti pertinenti all’incarico una volta revocato
La sentenza n. 31192 della Cassazione depositata il 16 luglio riguarda specificamente un amministratore di condominio, ma la fattispecie è estensibile a qualunque professionista che non ottemperi alla richiesta del cliente di restituire la documentazione pertinente all’incarico una volta che esso sia stato revocato (si veda Cass. 26820/2008 relativa a un avvocato).
L’ipotesi di reato che viene in primo luogo a configurarsi è quella di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), aggravata dall’abuso di prestazione d’opera (art. 61 n. 11 c.p.), aggravante che trasforma l’ordinaria procedibilità a querela in procedibilità d’ufficio (con la conseguenza che il denunciante potrà validamente rivolgersi alla autorità giudiziaria anche oltre il termine di tre mesi ...