Prova «libera» per il reato di omesso versamento di ritenute certificate
Per la Cassazione la prova dell’effettivo versamento delle retribuzioni non deve derivare necessariamente dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti
La fattispecie di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate) si applica solo con riguardo alle ritenute operate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti. È comunque necessario provare l’esistenza del dolo generico, sia pure in termini di mero dolo eventuale, anche in relazione alla soglia di punibilità. Tale elemento soggettivo non è escluso né dalle difficoltà finanziarie né dal fallimento del soggetto agente. Sono queste le indicazioni che emergono dalla sentenza di ieri, 15 settembre 2014, n. 37730 della Cassazione.
L’art. 1 comma 414 della L. n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ha “reintrodotto” la sanzione penale nei confronti della condotta di omesso versamento di ritenute. È stato, in particolare, ...