Riattribuzione delle ritenute allo studio senza visto di conformità
L’obbligo si applica invece alle cessioni delle eccedenze IRES infragruppo o da parte della società consolidante
In relazione all’ambito di applicazione del visto di conformità, la circolare 28 dell’Agenzia ribadisce che il visto non è necessario qualora i crediti utilizzati in compensazione non superino ciascuno l’importo di 15.000 euro (cfr. circ. 10/2014); viene inoltre precisato che non rilevano le c.d. “compensazioni interne” (cioè relative alla stessa imposta, es. saldo IRPEF a credito compensato con il relativo acconto), anche se vengono esposte nel modello F24.
L’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 15.000 euro comporta invece l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti di ammontare inferiore alla soglia (utilizzati o meno in compensazione).
In relazione ai crediti rilevanti ...