Obbligo di allegazione anche per gli avvisi del Registro
La sola indicazione nell’avviso di rettifica degli estremi degli atti richiamati addossa al contribuente un onere gravoso e non previsto
Analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 42 del DPR 600/1973 e per l’IVA dall’art. 56 del DPR 633/1972, anche per quanto riguarda gli atti impositivi concernenti l’imposta di registro è stabilito che la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, e se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le precedenti disposizioni (art. 52, comma 2-bis, del DPR 131/1986).
Anche per gli atti impositivi riguardanti le imposte d’atto, poi, valgono ...