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FISCO

Obbligo di allegazione anche per gli avvisi del Registro

La sola indicazione nell’avviso di rettifica degli estremi degli atti richiamati addossa al contribuente un onere gravoso e non previsto

/ Alessandro BORGOGLIO

Lunedì, 6 ottobre 2014

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Analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 42 del DPR 600/1973 e per l’IVA dall’art. 56 del DPR 633/1972, anche per quanto riguarda gli atti impositivi concernenti l’imposta di registro è stabilito che la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, e se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciutoricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le precedenti disposizioni (art. 52, comma 2-bis, del DPR 131/1986).

Anche per gli atti impositivi riguardanti le imposte d’atto, poi, valgono ...

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